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Sez. 5, Sentenza n. 42629 del 12/07/2018 Cc. (dep. 27/09/2018) Rv. 274054 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Proscioglimento prima del dibattimento - Presupposti - Applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274054-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)

La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere pronunciata solo nelle ipotesi ivi previste (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato) e sempre che le parti, interpellate in proposito, non si siano opposte, non potendo, in detta fase, trovare applicazione la disposizione dell'art. 129 dello stesso codice, da riferire esclusivamente al giudizio in senso tecnico. (Fattispecie nella quale la Corte ha applicato il principio in un caso di proscioglimento da parte del giudice di pace per insussistenza del fatto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)