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Sez. 1, Sentenza n. 11240 del 03/12/2008 Ud. (dep. 13/03/2009) Rv. 243221 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Sentenza di assoluzione emessa a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. all'esito della discussione nel dibattimento - Erronea qualificazione come sentenza predibattimentale - Impugnazione esperibile - Appello - Provvedimenti conseguenti.
Stato
decisa il 2008-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243221-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)

Va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di appello per lo svolgimento del giudizio di secondo grado, l'ordinanza con cui la Corte d'appello abbia erroneamente qualificato come ricorso per cassazione l'appello proposto avverso la sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., emessa all'esito della discussione nel dibattimento ma erroneamente qualificata dal giudice di secondo grado come sentenza predibattimentale. (Conforme Sez. I, sent. n. 11241 del 2009, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)