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Sez. U, Sentenza n. 16036 del 07/07/2010 (Rv. 613961 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti di lavoro tardivamente corrisposti - Interessi e rivalutazione - Liquidazione d'ufficio - Crediti da lavoro pubblico sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 724 del 1994 - Configurabilità - Quantificazione operata dal lavoratore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2010-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613961-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro tardivamente corrisposti, ivi compresi quelli concernenti il lavoro pubblico per i periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, vanno liquidati d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., senza necessità di una specifica domanda del lavoratore, e quindi anche a prescindere dalla loro quantificazione operata dal lavoratore medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)