Sez. L, Sentenza n. 275 del 15/01/1996 (Rv. 495403 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Liquidazione anche d'ufficio da parte del giudice - Ammissibilità - Ipotesi di mancata liquidazione in primo grado - Impugnazione della parte soccombente - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
La rivalutazione dei crediti di lavoro (nonché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, di quelli previdenziali), modellata dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. secondo criteri analoghi a quelli vigenti per la quantificazione del debito di valore, è volta a ripristinare il potere d'acquisto di cui il creditore avrebbe fruito ove non vi fosse stata la mora del debitore, e, costituendo essa una proprietà intrinseca ed indissolubile del detto credito, come tale riconducibile direttamente alla causa petendi della domanda con cui il credito stesso è fatto valere, deve essere liquidata anche d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una specifica domanda del lavoratore - creditore, applicando i criteri di cui al combinato disposto del citato terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. e dell'art. 150 disp. att. dello stesso codice; peraltro, ove la sentenza di primo grado abbia negato, sia pure implicitamente, il diritto alla suddetta rivalutazione, è indispensabile, per impedire che la formazione del giudicato precluda al giudice di secondo grado l'esercizio del suddetto potere ufficioso, l'impugnazione sul punto ad opera della parte soccombente, non potendosi considerare sufficiente a tal fine il gravame proposto dalla controparte, atteso che i poteri del giudice del gravame sono correlati esclusivamente all'ambito dell'impugnazione secondo il principio "tantum devolutum quantum appellatum" e stante la vigenza del divieto di "reformatio in peius" della sentenza in danno dell'unico impugnante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)