Sez. L, Sentenza n. 17071 del 02/12/2002 (Rv. 558896 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Lavoro privato - Cumulo di interessi e rivalutazione - Ammissibilità - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - Computo degli interessi - Sulle somme via via rivalutate - Liquidazione del maggior danno - Necessità della domanda - Esclusione - Liquidazione d'ufficio - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, "in parte qua", dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 744 art. 22 com. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)