Sez. 3, Sentenza n. 18376 del 06/08/2010 (Rv. 614566 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Domanda di rilascio del fondo per morte dell'affittuario - Eredi del coltivatore diretto - Qualità di litisconsorti necessari - Sussistenza - Condizioni - Qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Nella controversia tra il concedente, che domanda il rilascio del fondo rustico per morte dell'affittuario, e gli eredi di quest'ultimo, non sono litisconsorti necessari tutti gli eredi dell'affittuario defunto, ma solo quelli astrattamente in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per invocare la prosecuzione del rapporto. Ne consegue che coloro, tra gli eredi dell'affittuario deceduto, privi della qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale all'epoca della morte del proprio dante causa, non possono dolersi di essere stati pretermessi dal giudizio di accertamento dell'avvenuta risoluzione dell'affitto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 05/03/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)