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Sez. 1, Sentenza n. 9635 del 02/10/1997 (Rv. 508481 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Fideiussore del fallito - Pagamento del debito del fallito originario - Conseguenze - Compensabilità con il proprio debito verso il fallito - Ammissibilità - Condizioni - Pagamento del debito del fallito in data anteriore al fallimento - Necessità.
Stato
decisa il 1997-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508481-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

Il fideiussore che abbia pagato il debito del fallito può compensare il credito di rivalsa con il debito che egli abbia nei confronti del fallito stesso, senza che trovi applicazione il secondo comma dell'art. 56 legge fall., in quanto il credito condizionale di rivalsa conseguente all'escussione del fideiussore sorge a titolo originario con il perfezionamento del negozio fideiussorio e non viene acquistato a titolo derivativo per atto tra vivi secondo la previsione della citata disposizione. Per la compensazione occorre tuttavia che il fideiussore abbia pagato il debito del fallito in data anteriore al fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)