Sez. 1, Sentenza n. 7181 del 02/08/1994 (Rv. 487618 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Fidejussore del fallito - Pagamento al creditore originario - Effettuazione in data posteriore alla dichiarazione di fallimento - Credito del fidejussore - Compensazione con un credito liquido ed esigibile del fallimento - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
La norma speciale dell'art. 56, comma primo, legge fall., che ammette la compensazione anche nel caso in cui il credito verso il fallito non sia scaduto prima della dichiarazione di fallimento, non deroga (tranne che per la scadenza) ai normali presupposti della compensabilità, fra cui quello secondo il quale non è compensabile il credito sottoposto a condizione, quando la condizione non si è ancora avverata. Pertanto, non può essere compensato con un credito liquido ed esigibile del fallimento il credito che il suo debitore vanti quale fidejussore del fallito surrogatosi al creditore originario attraverso un pagamento effettuato in data posteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il fidejussore, pur acquistando "ex tunc" il credito verso il fallimento, ai fini del concorso, non acquista al contempo "ex tunc", la compensabilità, che sorge soltanto al momento del pagamento al creditore originario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1949, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)