Sez. 1, Sentenza n. 2424 del 07/08/1962 (Rv. 253611 - 01)
FALLIMENTO - COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DEL DEBITO DEL FALLITO DA PARTE DEL FIDEIUSSORE - SURROGAZIONE LEGALE NEL CREDITO - COMPENSABILITA CON IL PROPRIO DEBITO VERSO IL FALLITO - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO - COMPENSAZIONE - PAGAMENTO DEL DEBITO DEL FALLITO DA PARTE DEL FIDEIUSSORE - SURROGAZIONE LEGALE NEL CREDITO - COMPENSABILITA CON IL PROPRIO DEBITO VERSO IL FALLITO - AMMISSIBILITA.*
Il fideiussore che abbia assunto la obbligazione in tempo non sospetto, ove paghi il debito del fallito puo compensare il credito (verso il fallito) nel quale rimane surrogato ex lege, con il debito che egli abbia nei confronti dello stesso fallito, a norma dell'art 56, primo comma, legge fallimentare non potendo la surrogazione essere riportata, nel concetto di quell'acquisto del credito (verso il fallito) per atto tra vivi, che costituisce il presupposto necessario della revocatoria prevista dall'art 56, secondo comma, legge fallimentare, e che trova la propria giustificazione nella presunzione che il credito verso il fallito sia stato acquistato a basso prezzo al fine di evitare - attraverso la compensazione - il pagamento del proprio debito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)