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Sez. 3, Ordinanza n. 19255 del 14/09/2007 (Rv. 598990 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. - Mancata previsione della notifica delle conclusioni scritte del P.M. - Rinuncia al regolamento di competenza - Efficacia - Termini.
Stato
decisa il 2007-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598990-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nel regime processuale conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, la previsione dell'art. 390 cod. proc. civ. - che esclude che il ricorso per cassazione possa essere rinunciato dopo la notifica delle richieste del P.M. - si deve intendere riferibile esclusivamente al caso in cui la decisione venga adottata con il rito di cui all'art. 380-ter cod. proc. civ., mentre, allorquando tale decisione abbia luogo con il rito di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., il termine ultimo per la rinuncia è quello del passaggio in decisione del ricorso, non potendosi istituire un'analogia tra la notificazione delle conclusioni del P.M. e la notificazione della relazione di cui al medesimo art. 380-bis cod. proc. civ. (fattispecie in tema di regolamento di competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 ter, Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)