Sez. 3, Ordinanza n. 24098 del 10/11/2006 (Rv. 593548 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Rinuncia depositata dopo la notificazione delle Conclusioni del P.M. - Operatività - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La rinuncia al regolamento di competenza non è operante ove depositata dopo la notifica delle conclusioni del P.M. ai sensi dell'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ. (giudizio relativo al testo della norma anteriore alla sostituzione disposta dal d.lgs. n. 40 del 2006).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 390, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)