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Sez. U, Ordinanza n. 19514 del 16/07/2008 (Rv. 604336 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Giudizio di cassazione - Procedimento in camera di consiglio "ex" art. 380 "bis" cod. proc. civ. - Termine utile per la rinuncia al ricorso - Individuazione - Riferimento al momento in cui è precluso alle parti l'esercizio di un'ulteriore attività processuale - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604336-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

In tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 "bis" cod. proc. civ., dal complesso delle innovazioni apportate con la novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, inequivocamente volta al rafforzamento della funzione nomofilattica della corte di legittimità, a sua volta certamente agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., per il quale il rinunciante può (e non più deve) essere condannato alle spese, così avallando l'ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia, si desume che il termine utile per rinunciare al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l'esercizio di un'ulteriore attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione depositata dal consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., senza che, in tal modo, venga meno la remora a presentare ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, stante il ruolo potenzialmente deterrente della condanna alle spese, e che sia escluso il risparmio di attività per il quale si giustifica l'ammissibilità della rinuncia, essendo il collegio comunque esentato dall'esame del ricorso, sia in sede di adunanza in camera di consiglio, che di eventuale pubblica udienza, cui la causa venga rinviata "ex" art. 380 "bis", quinto comma, cod. proc. civ. (Nella specie le S.U. hanno dichiarato l'estinzione in relazione a rinuncia intervenuta prima della data fissata per l'adunanza in camera di consiglio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)