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Sez. 3 - , Sentenza n. 23218 del 15/11/2016 (Rv. 642980 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Immobile di edilizia economica e popolare - Locazione - Giudizio per il rilascio - Simultanea pendenza di giudizio per il riscatto - Sospensione necessaria del primo giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642980-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In caso di simultanea pendenza del giudizio relativo al rilascio di un immobile di edilizia economica e popolare già assegnato in locazione e di altro riguardante il riscatto dello stesso bene in capo al conduttore assegnatario, non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del primo di essi, poiché la disciplina dell'assegnazione locatizia opera fino alla produzione dell'effetto traslativo della proprietà dell'alloggio, che si determina solo con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio sul diritto di riscatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 447 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)