Sez. 3 - , Sentenza n. 23218 del 15/11/2016 (Rv. 642980 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Immobile di edilizia economica e popolare - Locazione - Giudizio per il rilascio - Simultanea pendenza di giudizio per il riscatto - Sospensione necessaria del primo giudizio - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In caso di simultanea pendenza del giudizio relativo al rilascio di un immobile di edilizia economica e popolare già assegnato in locazione e di altro riguardante il riscatto dello stesso bene in capo al conduttore assegnatario, non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del primo di essi, poiché la disciplina dell'assegnazione locatizia opera fino alla produzione dell'effetto traslativo della proprietà dell'alloggio, che si determina solo con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio sul diritto di riscatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 447 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)