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Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 03/05/2016 (Rv. 639745 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE | Contratto preliminare - Esecuzione in forma specifica - Pronuncia di primo grado ex art. 2932 c.c. - Esecutività provvisoria del capo relativo al trasferimento dell'immobile - Esclusione - Fondamento - Riconducibilità dell'effetto traslativo al passaggio in giudicato della statuizione - Necessità - Conseguenza - Inammissibilità del riconoscimento dell'esecutività provvisoria alla correlata e dipendente condanna implicita al rilascio dell'immobile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639745-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE

Nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex art. 282 c.p.c., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale, sicché non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del destinatario della pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva riconosciuto il danno per mancato godimento del bene oggetto di sentenza costitutiva di compravendita, in forza dell'intervenuta sua alienazione a terzi in pendenza del giudizio di secondo grado, a decorrere dalla sentenza di primo grado e sull'erroneo presupposto della provvisoria esecutività di essa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)