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Sez. 2, Sentenza n. 1267 del 13/03/1989 (Rv. 462136 - 01)

VENDITA - IN GENERE - VENDITA DI TERRENO - CONDIZIONE DELL'APPROVAZIONE DI STRUMENTO URBANISTICO - REALIZZAZIONE DELLA CONDIZIONE - ADOZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1989-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462136-01

VENDITA - IN GENERE - VENDITA DI TERRENO - CONDIZIONE DELL'APPROVAZIONE DI STRUMENTO URBANISTICO - REALIZZAZIONE DELLA CONDIZIONE - ADOZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE - INSUFFICIENZA.*

Qualora le parti subordinino l'efficacia di un contratto di compravendita di un terreno alla condizione dell'approvazione, da parte delle competenti autorità di uno strumento urbanistico che consenta l'attività edificatoria su di esso, non è sufficiente, affinché possa ritenersi verificata la condizione, né l'adozione da parte della giunta comunale di una variante dello strumento urbanistico esistente (ovvero l'adozione di un nuovo strumento), giacché, trattandosi di atto avente natura preparatoria, le prescrizioni in esso contenute non hanno efficacia vincolante se non dopo la sua approvazione da parte della giunta regionale, né il rilascio da parte del sindaco di concessioni edilizie relativi a terreni limitrofi, giacché esse non possono essere poste sullo stesso piano dell'approvazione dello strumento urbanistico, trattandosi di Atti ontologicamente diversi, posti in essere da differenti soggetti ed aventi diverse finalità. (V 6113/78, mass n 395938).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)