diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6113 del 20/12/1978 (Rv. 395938 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - PIANO REGOLATORE PRESENTATO CONTEMPORANEAMENTE ALLA GIUNTA REGIONALE PER L'APPROVAZIONE ED AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - MANCATA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA DA PARTE DEL COMITATO - APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1978-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395938-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE - PIANO REGOLATORE PRESENTATO CONTEMPORANEAMENTE ALLA GIUNTA REGIONALE PER L'APPROVAZIONE ED AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - MANCATA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA DA PARTE DEL COMITATO - APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Il primo comma dell'art 4 della legge 1 giugno 1971, n 291 - il quale stabilisce che le limitazioni di cui all'art 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n 1150 (sub art 17 della legge 6 agosto 1967 n 765) non si applicano dalla data di presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione all'autorita competente per l'approvazione - presuppone che lo strumento urbanistico non solo debba essere stato deliberato in via definitiva dal comune, ma abbia gia superato anche il prescritto controllo di legittimita, e va interpretato alla luce della disciplina introdotta dall'art 7 della legge 22 ottobre 1971, n 865, che ha trasferito alle regioni a statuto ordinario ed ai suoi organi (giunta e Presidente) la Competenza per l'approvazione dei regolamenti comunali edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione. Ne consegue che un piano regolatore, quando sia stato presentato contemporaneamente alla giunta regionale per l'approvazione e al comitato regionale di controllo, e quest'ultimo organo non abbia emesso per il prescritto controllo di legittimita alcun provvedimento nel termine improrogabile di novanta giorni dalla trasmissione, a norma dell'art 41 octies della legge n 1150 del 1942 (sub art 20 della legge n 765 del 1967), puo essere approvato dal competente organo di governo regionale (nella specie, con decreto del Presidente, su parere conforme della giunta regionale) e di conseguenza dalla scadenza di tale termine puo considerarsi giuridicamente avvenuta la sua presentazione alla competente autorita regionale per l'approvazione, cosicche non essendo piu applicabile in forza dell'art 4 della legge n 291 del 1971 la disciplina delle distanze di cui alla legge urbanistica, ne essendo ancora operanti le prescrizioni del programma di fabbricazione, le distanze tra edifici, per cui le autorita comunali - salva la applicazione delle misure di salvaguardia - abbiano rilasciato la licenza di costruzione nelle more per l'approvazione del programma di fabbricazione, restano regolate esclusivamente dall'art 873 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 octies CORTE COST., Legge 03/11/1952 num. 1902 art. 1, Legge 05/07/1966 num. 517 art. 1, Legge 05/07/1966 num. 517 art. 2, Legge 05/07/1966 num. 517 art. 3, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 3, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 20, Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)