Sez. 3, Sentenza n. 213 del 11/01/1979 (Rv. 396282 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIENZA DI ENTRAMBI I CONTRAENTI - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'IMPORTANZA DELLE SINGOLE INADEMPIENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIENZA DI ENTRAMBI I CONTRAENTI - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'IMPORTANZA DELLE SINGOLE INADEMPIENZE.*
Nelle controversie in cui i contraenti deducano le rispettive inadempienze allo scopo di ottenere ciascuno la pronuncia di risoluzione del contratto per colpa dell'altro, il giudice non puo limitarsi ad accertare, con riguardo al complesso delle prestazioni dovute da entrambi, chi si sia reso inadempiente per primo, con l'automatica conseguenza di dichiarare il contratto risolto per colpa di lui, ma deve valutare l'importanza delle singole inadempienze, considerando il nesso economico di interdipendenza tra le varie prestazioni. (nella specie, la Corte ha cassato la sentenza del merito, che, nel risolvere il contratto per colpa di una delle parti, non aveva considerato ne lo spazio di tempo, ad essa concesso dal contratto stesso, per adempiere, ne l'avvenuta esecuzione di alcune prestazioni da parte della medesima, ne il fatto che la controparte non aveva versato il dovuto "anticipo" in denaro). (V 936/74, mass n 368846).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)