Sez. 3, Sentenza n. 936 del 02/04/1974 (Rv. 368846 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - NECESSITA - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - NECESSITA - CRITERI.*
Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifichi la propria inadempienza con la inadempienza dell'altra parte, nell'indagare sull'importanza delle singole inadempienze si deve procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, in riferimento non solo all'elemento cronologico delle singole inadempienze, ma, altresi, ai rapporti di causalita e proporzionalita degli inadempimenti rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, onde stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire le prestazioni dovute, tenendo presente che, quando l'inadempimento di una parte non e grave, il rifiuto dell'altra di adempiere la propria obbligazione non e di buona fede e non e giustificato ai sensi dell'art 1460 cod civ. (Conf 291'72, mass n 356138).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)