Sez. 2, Sentenza n. 3044 del 08/05/1980 (Rv. 406809 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DI UNA SOLA DELLE PARTI - DIVIETO - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DI ENTRAMBI I CONTRAENTI - NECESSITA - ANTERIORITA DI UN INADEMPIMENTO RISPETTO AD UN ALTRO - IRRILEVANZA - IMPORTANZA DELLE SINGOLE INADEMPIENZE - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DI UNA SOLA DELLE PARTI - DIVIETO - VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DI ENTRAMBI I CONTRAENTI - NECESSITA - ANTERIORITA DI UN INADEMPIMENTO RISPETTO AD UN ALTRO - IRRILEVANZA - IMPORTANZA DELLE SINGOLE INADEMPIENZE - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE.*
Ai fini della risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, il giudice, per stabilire la sussistenza dell'inadempimento determinante a carico di uno dei contraenti, non puo limitarsi ad esaminare il comportamento di una sola delle parti, ma deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa della condotta di entrambi i contraenti, onde accertare gli inadempimenti reciprocamente addebitatisi dalle parti e apprezzarne l'effettiva gravita ed efficienza causale rispetto alla finalita economica complessiva del contratto e alla conseguente influenza sulla sorte del medesimo. Nel procedere a tale giudizio comparativo non puo attribuirsi efficacia determinante al mero dato cronologico della anteriorita di un inadempimento rispetto ad un altro, ma deve essere valutata l'importanza delle singole inadempienze, nel loro rapporto di dipendenza e di proporzionalita. (Conf 3858/79, mass n 400316; (Conf 213/79, mass n 396282).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)