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Sez. 1, Sentenza n. 12033 del 01/07/2004 (Rv. 573990 - 01)

TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - TRENTO | Espropriazione per pubblica utilità - Aree non edificabili - Legge provinciale Trento n. 6 del 1993 - Determinazione dell'indennità - Momento di riferimento per la valutazione del bene espropriato - Data del decreto di esproprio - Necessità.
Stato
decisa il 2004-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573990-01

TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - IN GENERE - TRENTO

Il dettato dell'art. 13 legge prov. Trento 6/93, che riguardo alla determinazione dell'indennità di esproprio per i suoli non edificabili, prevede che la valutazione venga compiuta secondo il tipo di coltura in atto al momento del deposito della domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativi, va rettamente inteso secondo una lettura costituzionalmente corretta (Corte Cost. 16 dicembre 1993, n. 442), e in nome del principio di effettività, che solo garantisce la serietà del ristoro per la perdita della proprietà, nel senso che l'indennizzo espropriativo deve prescindere dalle caratteristiche indotte sul bene dagli atti preespropriativi, e invece assumere le plusvalenze, in relazione alle caratteristiche che il suolo sia venuto ad assumere fino alla conclusione del procedimento ablatorio.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge Prov. Trento 19/02/1993 num. 6 art. 4, Legge Prov. Trento 19/02/1993 num. 6 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)