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Sez. 5, Sentenza n. 337 del 08/11/1971 Ud. (dep. 25/01/1972) Rv. 119904 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - MOTIVAZIONE - DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA - FATTISPECIE - DINIEGO FONDATO SU LA PLURALITA DELLE VIOLAZIONI DI LEGGE IN BREVE PERIODO DI TEMPO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119904-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - MOTIVAZIONE - DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITA - FATTISPECIE - DINIEGO FONDATO SU LA PLURALITA DELLE VIOLAZIONI DI LEGGE IN BREVE PERIODO DI TEMPO - LEGITTIMITA.*

La concessione della sospensione condizionale della pena Forma oggetto di un potere discrezionale del giudice di merito, il quale, anche se vi sia stata apposita richiesta non e tenuto a spiegare, con dettagliata esposizione, tutte le ragioni, che lo abbiano indotto ad avvalersi negativamente di detto potere potendo, fra l'altro, la pronunzia di rigetto, bene risultare da motivazione implicita. Comunque non sussiste il vizio di Mancanza di motivazione, qualora i giudici di merito, attraverso la personalita dell'imputato, desunta da numerose violazioni della stessa disposizione di legge, in breve spazio di tempo consumate, abbiano ritenuto che l'imputato stesso non si asterra dal commettere altri reati. (V 108567, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)