Sez. 2, Sentenza n. 2013 del 01/12/1981 Ud. (dep. 27/02/1982) Rv. 152508 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - BENEFICI IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - CRITERIO: ASSENZA DI ELEMENTI PER UNA PROGNOSI FAVOREVOLE - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - RAVVISABILITÀ.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - BENEFICI IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - CRITERIO: ASSENZA DI ELEMENTI PER UNA PROGNOSI FAVOREVOLE - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - RAVVISABILITÀ.*
Sussiste il vizio di Mancanza di motivazione, qualora venga negato il beneficio della sospensione condizionale della pena in base alla pura e semplice affermazione, riferibile genericamente a tutti gli imputati, che non sono ravvisabili elementi per risolvere in senso favorevole la prognosi, cioè per ritenere che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere altri reati. (Conf. Mass. 144122/80; contra mass. 147429/80 nel senso che non V'è difetto di motivazione, quando si affermi che "l'imputato non è meritevole del beneficio"; V. Mass. 149499/81, 149248/81, 145299/80 nel senso che non V'è carenza di motivazione, quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti prevalenti; V. Mass. 146155/80, 115202/70 nel senso che il diniego del beneficio è ben motivato con riferimento ai precedenti penali, V. Mass. 122258/72 nel senso contrario; V. Mass. 140068/78 nella quale si ritiene legittimo il diniego, fondato sulla gravità dei fatti; V. Mass. 119904/72 e mass. 116082/70 nelle quali si considera motivato il rigetto della istanza, con riferimento all'esame della personalità dell'imputato ed alla condotta del medesimo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)