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Sez. 3, Sentenza n. 2654 del 27/10/1966 (Rv. 325099 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DI UFFICIO - LEGITTIMITA - CONTRO L'ESPLICITA VOLONTA DEL VINCITORE - ULTRAPETIZIONE.*
Stato
decisa il 1966-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325099-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - DI UFFICIO - LEGITTIMITA - CONTRO L'ESPLICITA VOLONTA DEL VINCITORE - ULTRAPETIZIONE.*

La pronuncia di condanna nelle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, puo essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche di ufficio, in Mancanza di una esplicita richiesta del litigante risultato vittorioso. Ma poiche il diritto alle spese rientra pur sempre nella disponibilita del titolare, la regola anzidetta incontra un limite quando una parte, in previsione della sua Vittoria, manifesti una volonta negativa in ordine al conseguimento delle spese nei riguardi della controparte oppure, in ipotesi di litisconsorzio, nei riguardi di uno o piu dei propri avversarì con la conseguenza che incorre in vizio di ultrapetizione il giudice in caso di pronunzia sulle spese che contrasti con la detta volonta. (Conf.2806-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)