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Sez. L, Sentenza n. 2485 del 19/05/1978 (Rv. 391856 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO - DECISIONE IN ORDINE ALLE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NECESSITA - MANCANZA DI UN ESPRESSO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA - ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391856-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO - DECISIONE IN ORDINE ALLE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NECESSITA - MANCANZA DI UN ESPRESSO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA - ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La riforma della sentenza impugnata travolge necessariamente anche il capo relativo alla condanna alle spese giudiziali e, pertanto, cosi come il giudice di primo grado deve provvedere sulle spese anche in Mancanza di istanza specifica della parte vittoriosa, parimenti, il giudice di gravame che accolga l'impugnazione deve provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di primo grado, pur difettando un espresso motivo di impugnazione. Ne consegue che in tal materia il vizio di ultrapetizione e ravvisabile solo se la parte vittoriosa - di persona, ovvero rilasciando mandato speciale al procuratore ad litem - abbia manifestato l'intenzione di non voler conseguire le spese nei confronti della controparte. (Conf 3053/68, mass n 335921; (Conf 2654/66, mass n 325099).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)