Sez. 2, Sentenza n. 12340 del 15/05/2008 (Rv. 603221 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI | Case, cortili, giardini e aie - Applicabilità dell'esenzione anche all'ipotesi di fondo non intercluso - Sussistenza - Operatività assoluta del divieto - Esclusione - Limiti.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI
In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, quarto comma, cod. civ. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 cod. civ. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)