Sez. L, Sentenza n. 8716 del 17/06/2002 (Rv. 555114 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | In Genere - Libera valutazione delle prove testimoniali raccolte nel procedimento penale - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può, e deve, liberamente valutare le prove raccolte, in modo del tutto svincolato dal parallelo processo penale. In particolare, l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese da imputati in reato connesso nel corso delle indagini preliminari, è un problema che riguarda esclusivamente le regole che presiedono alla formazione della prova nell'ambito del processo penale, ma non assume alcun rilievo nel giudizio civile, teso a verificare al fondatezza degli addebiti mossi come giusta causa di licenziamento. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., ha affermato la legittimità del licenziamento di un dipendente di un istituto bancario ritenendo che, a fronte delle inequivoche e già di per sè esaustive dichiarazioni accusatorie formulate da un teste, le dichiarazioni rese dagli altri coimputati - seppure non confermate in dibattimento - potessero confermare e corroborare il complessivo quadro probatorio delle condotte di spaccio di sostanze stupefacenti ascritte al dipendente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 654, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)