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Sez. 3, Sentenza n. 2409 del 07/02/2005 (Rv. 582756 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Utilizzabilità da parte del giudice civile nella formazione del proprio convincimento - Ammissibilità - Valutazione autonoma di tali prove da parte del giudice civile.
Stato
decisa il 2005-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582756-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE

Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato facendo riferimento al contenuto della sentenza ovvero procedendo all'esame diretto del materiale probatorio agli atti di quel processo. Tale valutazione autonoma presuppone che il giudice civile sottoponga le risultanze probatorie al proprio vaglio critico svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)