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Sez. 5, Sentenza n. 12022 del 25/05/2009 (Rv. 608356 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Assunto difensivo sostenuto sin dal ricorso introduttivo del giudizio - Prova - Produzione in appello di sentenza penale - Eccezione nuova - Configurabilità - Esclusione - Produzione di nuovo documento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2009-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608356-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, qualora la parte produca in appello una sentenza penale diretta a provare la fondatezza dell'assunto difensivo sostenuto sin dal ricorso introduttivo del giudizio, non incorre nel divieto di eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di allegazione di un nuovo documento, pienamente ammissibile ai sensi dell'art. 58 dello stesso decreto, a prova di un'argomentazione difensiva già espressa e non della formulazione di un nuovo motivo di illegittimità dell'atto impugnato, o di una nuova eccezione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)