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Sez. 5, Sentenza n. 3558 del 13/02/2009 (Rv. 606711 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Adesione al condono nel corso del giudizio di primo grado - Sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere - Appello - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606711-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, allorché sia stato impugnato l'avviso di rettifica e, in assenza di contestazioni dell'Amministrazione, sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in considerazione dell'intervenuto condono, allegato dall'attore, il successivo appello proposto dall'ufficio finanziario, per contestare il "fatto" del condono e la sua valutazione, è ammissibile, non trattandosi di una nuova eccezione, per la quale opera il divieto di cui all'art. 57 del d. lgs. n. 546 del 1992, ma di mera argomentazione difensiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)