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Sez. 5, Sentenza n. 12008 del 31/05/2011 (Rv. 618258 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Parte rimasta contumace in primo grado - Produzione in appello dell'originale dell'atto impositivo notificato - Possibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618258-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre nel predetto grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, unicamente le eccezioni in senso stretto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)