Sez. 3, Ordinanza n. 4351 del 19/02/2025 (Rv. 673766-01)
ATTI AMMINISTRATIVI - POLITICI | Norma dichiarata incostituzionale - Presentazione del relativo disegno di legge - Responsabilità per "illecito costituzionale" dell'organo governativo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - In genere.
ATTI AMMINISTRATIVI - POLITICI
Nel caso di norma dichiarata incostituzionale, deve escludersi una responsabilità per "illecito costituzionale", rilevante sul piano risarcitorio, del Governo che ha presentato il relativo disegno di legge e dato impulso all'iter parlamentare sfociato nella pubblicazione della norma poi espunta dall'ordinamento per contrasto con la Costituzione, in quanto la funzione legislativa è espressione di un potere politico, incoercibile e sottratto al sindacato giurisdizionale e rispetto ad esso non possono configurarsi situazioni giuridiche soggettive dei singoli protette dall'ordinamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni patiti da un soggetto, creditore di una azienda sanitaria, in conseguenza dei reiterati rinvii e poi dell'estinzione dei procedimenti esecutivi promossi contro la debitrice, imposti da norme di legge - segnatamente, l'art. 2 della l. n. 191 del 2009 e successive proroghe - dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013).
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)