Sez. L, Ordinanza n. 23372 del 16/08/2025 (Rv. 676155-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Legge regionale destinata ad interferire con le attività sindacali - Antisindacalità - Esclusione - Ragioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
L'emanazione di una legge regionale di cui si ipotizza l'interferenza con le attività delle organizzazioni sindacali - anche nel caso in cui se ne sospetti l'illegittimità costituzionale, per avere regolato materia di competenza statale - non può costituire comportamento perseguibile ai sensi dell'art. 28 della l. n. 300 del 1970, poiché afferisce ad un atto politico non sindacabile in sede giurisdizionale.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 31/12/2015 num. 17 art. 7 com. 17, Costituzione art. 117 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)