Sez. U, Sentenza n. 26013 del 30/10/2008 (Rv. 605259 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia tra sostituito e sostituto d'imposta - Insussistenza di profili di contestazione sull'"an" e "quantum" dell'imposta - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie in tema di richiesta di restituzione ai propri dipendenti di imposta anticipata da azienda elettrica sulla parte di bolletta esente.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie tra sostituito e sostituto d'imposta, nelle quali non sia in discussione l'esistenza o la quantificazione dell'obbligazione tributaria, ma solo rapporti di debito e credito fra le parti private. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione dell'AGO in una controversia avente ad oggetto la richiesta, avanzata da azienda operante nel settore elettrico ai propri dipendenti, di restituzione di quanto versato all'erario, sulla parte di bolletta elettrica per la quale i dipendenti medesimi, a norma del contratto di lavoro, erano esentati dal pagare ma avevano l'obbligo di versare le imposte).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 56, Contr. Coll. 12/06/1996
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)