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Sez. 3, Sentenza n. 4895 del 30/07/1986 (Rv. 447592 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO E IN GRADO DI APPELLO - OBBLIGATORIETĂ€.*
Stato
decisa il 1986-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447592-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIQUIDAZIONE D'UFFICIO E IN GRADO DI APPELLO - OBBLIGATORIETĂ€.*

L'obbligazione di risarcire il danno derivante da fatto illecito, dovendo assicurare la reintegrazione del danneggiato nella situazione economica esistente al momento del fatto, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che deve tenersi conto - anche d'ufficio ed in grado d'appello - dell'eventuale svalutazione verificatasi nel corso del giudizio, sino alla liquidazione finale, realizzando un siffatto adeguamento il petitum originario nella dovuta interezza. (Conf 4710/85, mass n 442147; (Conf 890/84, mass n 433090).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)