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Sez. 2, Sentenza n. 4710 del 19/09/1985 (Rv. 442147 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - ADEGUAMENTO DELLA REINTEGRAZIONE PATRIMONIALE ALL'EFFETTIVO VALORE MONETARIO - DOMANDA PROPOSTA IN APPELLO IN ORDINE ALLA SVALUTAZIONE INTERVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO DI UFFICIO DELLA MEDESIMA SVALUTAZIONE - LICEITÀ.*
Stato
decisa il 1985-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442147-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - ADEGUAMENTO DELLA REINTEGRAZIONE PATRIMONIALE ALL'EFFETTIVO VALORE MONETARIO - DOMANDA PROPOSTA IN APPELLO IN ORDINE ALLA SVALUTAZIONE INTERVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO DI UFFICIO DELLA MEDESIMA SVALUTAZIONE - LICEITÀ.*

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, avendo il relativo Obbligo natura di debito di valore, si deve tener conto della svalutazione monetaria verificatasi nel corso del giudizio fino alla liquidazione; pertanto, non costituendo l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario una modificazione della domanda, in quanto realizza il petitum originario, il danneggiato può chiedere in appello che si tenga conto della svalutazione monetaria verificatasi nel corso del giudizio, ed il giudice può rilevarla anche di ufficio. (Conf 5592/83, mass n 430530).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)