Sez. 2, Sentenza n. 3887 del 17/04/1998 (Rv. 514564 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Condominio di edifici - Bene comune (nella specie pozzo) - Mantenimento in stato da non recare danni - Obbligo incombente su tutti i condomini - Sussistenza - Ubicazione del bene comune - Irrilevanza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
In tema di condominio di edifici, l'obbligo di vigilare e mantenere un bene comune (nella specie pozzo) in stato da non recare danni ad altri condomini o a terzi estranei al condominio, incombe su tutti gli aventi diritto senza che rilevi l'ubicazione della cosa comune rispetto alle proprietà esclusive.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)