diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6856 del 21/06/1993 (Rv. 482839 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere | Vizi - Danni ad una porzione di proprietà esclusiva - Imputabilità dei vizi all'originario costruttore-venditore - Azione di risarcimento dei danni del condominio nei confronti del condominio - Art. 1669 cod. civ. - Inapplicabilità - Responsabilità per danni da cose in custodia - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482839-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere

Riguardo ai danni che una porzione di proprietà esclusiva in edificio condominiale subisca per vizi delle parti comuni, imputabili all'originario costruttore-venditore, deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione risarcitoria contro il condominio, non in forza dell'art. 1669 cod. civ., dato che il condominio quale successore a titolo particolare di detto costruttore non subentra nella responsabilità posta a suo carico da detta norma, ma in base all'art. 2051 in relazione alla ricollegabilità di quei danni all'inosservanza da parte del condominio medesimo dell'obbligo di provvedere quale custode ad eliminare le caratteristiche dannose della cosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)