Sez. U, Sentenza n. 18 del 21/06/2000 Cc. (dep. 01/08/2000) Rv. 216431 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO | Prescrizione conseguente all'abbreviazione del termine per riduzione della pena edittale dovuta all'inserimento nel patto di circostanze attenuanti - Declaratoria - Possibilità - Esclusione - Ragione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO
Il giudice richiesto di definizione del procedimento mediante sentenza di patteggiamento, dopo avere escluso, sulla base degli atti, che debba essere pronunciato proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, non può, nella fase in cui valuta, nelle sue componenti, l'accordo raggiunto tra le parti per l'applicazione della pena, essere restituito nell'esercizio di un potere che ha già consumato. E invero, una volta superato il preliminare momento della verifica circa l'insussistenza delle cause di non punibilità indicate dal citato art. 129, il procedimento di applicazione della pena, come disciplinato dall'art. 444 cod. proc. pen., non ammette che due epiloghi soltanto: l'accoglimento ovvero il rigetto dell'accordo intervenuto. Ne consegue che, nel procedimento speciale di applicazione della pena a richiesta delle parti, l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti vale solo per la determinazione della pena da infliggere in concreto, non già per farne conseguire anche la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, a seguito dell'abbreviazione del relativo termine dovuta alla modificazione della pena edittale, non essendo consentita l'utilizzazione dell'accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione era preordinato. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il controllo esercitato dal giudice sulla corretta applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti non equivale a una concessione delle stesse, proprio perché manca un accertamento pieno e incondizionato in ordine alla loro sussistenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)