Sez. 5, Sentenza n. 26293 del 26/03/2026 Ud. (dep. 14/07/2026) Rv. 290480-04
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta impropria da reato societario - Falso in bilancio - Modifica dei criteri di valutazione dei beni - Omessa indicazione di “casi eccezionali” - Sussistenza del reato.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio la condotta dell'amministratore che, in violazione dei criteri normativamente fissati o di quelli tecnici generalmente accettati, proceda, in deroga all'art. 2423-bis, comma 1, n. 6), cod. civ., alla modifica dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro, senza dare conto, con apposita nota integrativa, ai sensi del comma secondo della citata norma, dell'esistenza di "casi eccezionali", in tal modo evitando che si manifesti la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la società e, di conseguenza, determinando l'ulteriore aggravamento del dissesto.
Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1 lett. 6, Cod. Civ. art. 2423 bis com. 2, Legge Falliment. art. 223 com. 1 lett. 1, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2426, Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)