Sez. 5, Sentenza n. 46689 del 30/06/2016 Ud. (dep. 08/11/2016) Rv. 268672 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Falso in bilancio valutativo - Rilevanza penale - Parametri - Principi contabili OIC.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
Il reato di bancarotta fraudolenta impropria, di cui all'art. 223, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, da reato societario di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel valutare la legittimità dell'iscrizione a bilancio di una "riserva tecnica" - voce che rappresenta la copertura di maggiori oneri sostenutir fatto imputabile al committente - aveva applicato il relativo principio contabile (OIC 23) nella versione introdotta in epoca successiva alla redazione del bilancio, versione contenente criteri più rigorosi per l'iscrizione della riserva rispetto a quelli vigenti al momento della predetta redazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426, Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 27/05/2015 num. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)