Sez. 1, Ordinanza n. 1597 del 22/04/1970 Cc. (dep. 20/10/1970) Rv. 115532 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO -FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - MOMENTO CONSUMATIVO -VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - CONSEGNA MATERIALE ALL'ACQUIRENTE E NON SOLO AL VETTORE - NECESSITA.*
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO -FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - MOMENTO CONSUMATIVO -VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - CONSEGNA MATERIALE ALL'ACQUIRENTE E NON SOLO AL VETTORE - NECESSITA.*
L'art 515 cod pen, nel determinare il fatto tipico del delitto di frode in commercio, prescinde dal momento in cui l'alienante si libera dall'Obbligo della consegna e da Rilevanza soltanto all'atto concreto della consegna, che realizza il tipo di inadempimento contrattuale penalmente sanzionato dalla norma e consente all'acquirente, che ha ottenuto la disponibilita della cosa, di verificarne la corrispondenza a quella pattuita o dichiarata. Pertanto, nell'ipotesi di vendita da piazza a piazza, il reato si consuma nel luogo in cui avviene la materiale consegna all'acquirente e non in quello in cui la cosa e consegnata al vettore. (applicazione in tema di Competenza per territorio). (V 106755, anno 1968, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Cod. Civ. art. 1510 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)