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Sez. 1, Sentenza n. 2625 del 28/04/1995 Cc. (dep. 09/06/1995) Rv. 201479 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Provvedimento sospensivo delle normali regole di trattamento - Controllo giurisdizionale - Limitazione ai soli vizi di legittimità - Sussistenza - Conseguenze in genere - Potere di modifica del provvedimento da parte del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201479-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Attesa la natura amministrativa del provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 41 bis, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario, venga disposta la sospensione, in tutto o in parte, delle regole di trattamento penitenziario, il controllo esercitabile sul detto provvedimento, a seguito di impugnazione del medesimo, da parte del tribunale di sorveglianza, non può che essere limitato, secondo le regole generali, ai soli vizi di legittimità, con esclusione, quindi, di ogni sindacato sul merito, se non sotto l'aspetto dell'eccesso di potere, che si verifica quando il potere discrezionale sia stato esercitato al di là dei limiti propri della funzione amministrativa e delle relative scelte discrezionali. Conseguentemente è da escludere che il tribunale di sorveglianza - cui compete soltanto verificare se il suddetto potere discrezionale sia stato legittimamente esercitato disapplicando, in caso negativo, l'intero provvedimento - possa invece, nell'atto stesso in cui riconosce che l'esercizio del potere è stato legittimo, modificare il provvedimento impugnato eliminandone quelle statuizioni che, a suo giudizio, non trovano giustificazione nelle pur sussistenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)