Sez. L, Sentenza n. 1661 del 22/03/1979 (Rv. 398013 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECISIONE DI MERITO - NOZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECISIONE DI MERITO - NOZIONE.*
Agli effetti di cui agli artt 42 e 43 cod proc civ ed ai fini della impugnabilita con istanza di regolamento di Competenza, per decisione di merito deve intendersi non una pronunzia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione a una pronunzia sul rapporto processuale, ma la risoluzione di questioni diverse da quelle sulla Competenza, siano esse di natura processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salva l'ipotesi in cui l'esame delle dette questioni sia compiuto incidenter tantum, in funzione della decisione sulla Competenza e senza pregiudizio dell'esito definitivo della causa. (nella specie, sentenza non definitiva sulla Competenza, previa delibazione meramente incidentale, e in funzione strumentale rispetto a tale questione, della qualificabilita come soccida parziaria di un contratto concluso tra le parti). (Conf 3858/77, mass n 387534).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)