Sez. 3, Sentenza n. 9524 del 21/12/1987 (Rv. 456600 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - NECESSARIO - "ESPERIBILITÀ DELL'UNO O DELL'ALTRO REGOLAMENTO - PRESUPPOSTO - "DECISIONE SUL MERITO DELLA CAUSA" - NOZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - NECESSARIO - "ESPERIBILITÀ DELL'UNO O DELL'ALTRO REGOLAMENTO - PRESUPPOSTO - "DECISIONE SUL MERITO DELLA CAUSA" - NOZIONE.*
Agli effetti previsti dagli artt. 42 e 43 cod. proc. civ. ed ai fini della impugnabilità con istanza di regolamento di Competenza, necessario o facoltativo, per "decisione sul merito della causa" si deve intendere non già una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, bensì la soluzione di questioni diverse da quelle sulla Competenza, siano esse di carattere processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salva l'ipotesi che l'esame di questioni pregiudiziali sia stato compiuto in via incidentale ed in funzione strumentale per la decisione sulla Competenza. (Conf 2483/87, mass n 451636; (Conf 1661/79, mass n 398013; (Conf 3858/77, mass n 387534).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)