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Sez. L, Sentenza n. 6381 del 01/12/1981 (Rv. 417182 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE DI UN'IMPRESA IN CONCORRENZA CON IL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DEL PREDETTO DIVIETO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD UNO STAMPATORE ALLE DIPENDENZE DI DUE IMPRESE DI SVILUPPO E STAMPA DI PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE.*
Stato
decisa il 1981-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417182-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLE DIPENDENZE DI UN'IMPRESA IN CONCORRENZA CON IL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DEL PREDETTO DIVIETO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD UNO STAMPATORE ALLE DIPENDENZE DI DUE IMPRESE DI SVILUPPO E STAMPA DI PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE.*

Salvo che trattisi di prestazioni di natura intellettuale caratterizzate da notevole autonomia e discrezionalità, lo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata alle dipendenze di un'impresa in concorrenza con il datore di lavoro non integra, di per sè, violazione di quel divieto di concorrenza che l'art. 2105 cod. civ. prevede, insieme con il divieto di divulgazione o utilizzazione di notizie, come particolare estrinsecazione del dovere di fedeltà. (nella specie, è stato escluso che la violazione del divieto di concorrenza, idonea a giustificare il licenziamento del lavoratore, derivasse automaticamente dal fatto che costui fosse, nello stesso periodo, occupato, in qualità di stampatore, alle dipendenze di due imprese esercenti entrambe lo sviluppo e la stampa di pellicole cinematografiche). (V 19/70, mass n 344620).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)