Sez. L, Sentenza n. 2822 del 05/04/1990 (Rv. 466435 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - DOVERE DI FEDELTÀ - ESTREMI - DIVIETO DI TRATTARE AFFARI IN CONCORRENZA CON L'IMPRENDITORE - INCLUSIONE - CARATTERE SLEALE DELLA CONCORRENZA EX ARTT. 2592, 2593 E 2598 COD. CIV. - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - DOVERE DI FEDELTÀ - ESTREMI - DIVIETO DI TRATTARE AFFARI IN CONCORRENZA CON L'IMPRENDITORE - INCLUSIONE - CARATTERE SLEALE DELLA CONCORRENZA EX ARTT. 2592, 2593 E 2598 COD. CIV. - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 cod. civ. si sostanzia nell'Obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività: rientra, pertanto, nella sfera di tale dovere il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che rilevi la idoneità o meno di tale comportamento ai fini della sussistenza della concorrenza sleale a termini degli artt. 2592, 2593 e 2598 cod. civ.. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto violato il dovere predetto - condannando, conseguentemente, il lavoratore al risarcimento dei danni - per effetto del comportamento di questi, consistito nel far pervenire copie di capi di abbigliamento, prodotti dal datore di lavoro, ad un Esercizio commerciale non rifornito da quest'ultimo ed ubicato in prossimità di altro negozio con i cui titolari esisteva, invece, il rapporto di fornitura. La S.C., nel confermare tale pronuncia, ha affermato il suddetto principio di diritto). (V 645/86, mass n 444212; (V 6381/81, mass n 417182; (V 1877/80, mass n 405489).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2592, Cod. Civ. art. 2593, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)