Sez. L, Sentenza n. 645 del 03/02/1986 (Rv. 444212 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - AMBITO - ESTREMI DELLA CONCORRENZA SLEALE - SUSSISTENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - AMBITO - ESTREMI DELLA CONCORRENZA SLEALE - SUSSISTENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il dovere di fedeltà, sancito dall'art. 2105 cod. civ., si sostanzia nell'Obbligo del lavoratore di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi; pertanto rientra nella sfera di tale dovere il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che rilevi la idoneità o meno di tale comportamento ai fini della sussistenza della concorrenza sleale a termini dell'art. 2598 cod. civ.. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto violato il dovere predetto - e giustificato quindi il licenziamento del lavoratore - in un'ipotesi in cui quest'ultimo, investito dal datore di lavoro dell'incarico di costituire e controllare delle agenzie, aveva posto in essere un rapporto di Agenzia con una società di cui era socio ed amministratore; la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto). (V 6381/81, mass n 417182; (V 1877/80, mass n 405489).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)