Sez. L - , Ordinanza n. 24889 del 04/10/2019 (Rv. 655316 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia - Pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione - Limiti temporali - Continuazione dell’attività di impresa - Data di apertura della procedura - Rilevanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di insolvenza del datore di lavoro, per i lavoratori che, per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale, l'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS di cui alla l. n. 297 del 1982, sussiste purché le retribuzioni rientrino nei dodici mesi che precedono non già la data di apertura della procedura, bensì, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 80 del 1992, quella del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)