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Sez. 3, Sentenza n. 29543 del 07/05/2009 Ud. (dep. 17/07/2009) Rv. 244577 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Reati in materia di prevenzione infortuni - Sicurezza nei luoghi di lavoro - Datore di lavoro nelle AUSL - Individuazione.
Stato
decisa il 2009-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244577-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

Gli obblighi di prevenzione infortuni e sicurezza in luoghi di lavoro, che per legge fanno capo al datore di lavoro, gravano, nel settore degli enti pubblici, sul titolare effettivo del potere di gestione che, all'interno delle Aziende Unità Sanitarie Locali si individua, in assenza di delega, nel direttore generale. (La Corte ha precisato che gli obblighi di prevenzione possono gravare su un funzionario non avente qualifica dirigenziale qualora lo stesso, a norma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008, sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice dell'amministrazione tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e sia altresì dotato di poteri decisionali e di spesa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)