Sez. 3, Sentenza n. 11660 del 21/09/1994 Ud. (dep. 24/11/1994) Rv. 200525 - 01
Sanità pubblica - In genere | Enti pubblici ospedalieri strutture delle UU.SS.LL. - Ordinamento interno dei servizi ospedalieri - Applicabilità - Limiti - Direttori sanitari - Responsabilità per la verifica della compatibilità ambientale - Sussistenza - Concorrente responsabilità del Presidente o dell'Amministratore straordinario delle UU.SS.LL. - Sussistenza.
Sanità pubblica - In genere
Nel caso di enti pubblici ospedalieri, strutture delle Unità Sanitarie Locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applica l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri di cui al d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, salva diversa regolamentazione regionale, con la conseguente piena responsabilità dei direttori sanitari per tutto quanto attiene alla vigilanza ed all'organizzazione igienico- sanitaria, concetto che comprende la doverosa verifica della compatibilità ambientale, in senso formale e sostanziale (accertamento delle necessarie autorizzazioni in tema di smaltimento dei rifiuti ospedalieri, accertamento delle analoghe autorizzazioni per le emissioni in atmosfera; adempimento delle prescrizioni regionali sulla materia; ecc.). Questa responsabilità penale per colpa non esclude affatto la possibilità del concorso dei soggetti che abbiano la qualifica di Presidente od Amministratore straordinario delle UU.SS.LL..
Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 128 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)